Novità Giurisprudenziali

RASSEGNA COMMENTATA DELLE PIU' RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A cura dell’avv. Gianluca Duchi

  • S.U. 1 luglio 2002, n.9556

LA MASSIMA

“Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art.1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile.” 

IL COMMENTO

Da qualche tempo era già stato recepito, da alcune sentenze di merito, l’indirizzo secondo il quale il risarcimento derivante dalle lesioni personali riportate da un soggetto a causa di un evento dannoso derivante da fatto illecito non dovesse riguardare esclusivamente il soggetto direttamente danneggiato, ma, almeno sotto il profilo del danno morale, anche i congiunti della vittima. 

Si è parlato, nella fattispecie, di danno “da rimbalzo”.

Del resto, già da molti anni viene riconosciuto ai parenti del danneggiato il cosiddetto “danno da lutto”, ossia l’attribuzione di una determinata somma a parziale ristoro del patimento subito per la perdita di un congiunto a causa del fatto illecito altrui; si può pertanto affermare che, di fatto, il “danno da lutto”, costituisce “l’antenato” del danno “da rimbalzo”.

Negli ultimi tempi, sulla scorta degli insegnamenti di altri paesi (primo fra tutti la Francia) ha cominciato a farsi strada la tendenza ad “allargare” tale figura di risarcimento: in buona sostanza, perché riconoscere un danno solo in caso di morte e non anche di un’invalidità permanente grave?

Addirittura si è argomentato che assistere e convivere con un proprio caro, fortemente limitato nella propria integrità psicofisica, sia addirittura più “difficile” che saperlo morto (si pensi ad un figlio, o ad un coniuge ridotto allo stato vegetativo….)

Ecco allora nascere, accanto al danneggiato vero e proprio, un’altra figura, ossia quella, per l’appunto, della vittima “da rimbalzo”.

Vittima “da rimbalzo” è il familiare che si trovi in una situazione di rapporto particolarmente stretto con il danneggiato c.d.”primario” e che si trovi, pertanto, a subire direttamente le conseguenze del trauma patito dal congiunto.

Nella fattispecie, la sentenza in commento si è occupata di una coppia di genitori che ha dovuto convivere per più di nove anni con un figlio affetto da ipossia cerebrale e microencefalite, derivanti dall’anossia provocata da una errata conduzione del parto da parte di sanitari che assistettero la puerpera.

La Suprema Corte ha riconosciuto agli sfortunati coniugi la titolarità ad essere risarciti direttamente per il danno morale patito nel corso degli anni a seguito del grave trauma patito dal figlio; ovviamente, ed onde evitare il c.d. “effetto cascata” del risarcimento (ossia il proliferare ingiustificato di risarcimenti a favore di soggetti che non ne hanno l’effettiva titolarità) la Cassazione ha posto, per così dire, alcuni “paletti” da non oltrepassare.

Perciò, non si avrà diritto al risarcimento per il solo fatto di avere una relazione di parentela con il danneggiato, ma bisognerà avere riguardo all’effettivo e costante rapporto di convivenza o, quantomeno, di abitualità; tanto per fare un esempio, se il danneggiato risiede a notevole distanza e frequenta i parenti una volta l’anno in occasione delle festività, risulta evidente che il contraccolpo psicologico subito dalla vittima “di rimbalzo” sarà, ovviamente, più attutito (e pertanto meno meritevole di tutela) rispetto alla sofferenza provata dai componenti il nucleo familiare della vittima.

Per lo stesso principio, avrà diritto al risarcimento del danno non solo il parente, per così dire, “legalmente riconosciuto” ma anche colui che, come il convivente more uxorio, risentirà comunque in maniera drammatica della menomazione patita dal proprio caro.

Concludendo, la Corte Suprema ha, a parere dello scrivente giustamente, recepito un orientamento già consolidatosi nella realtà giurisprudenziale di altri paesi, avvicinando, in tal modo, l’Italia all’Europa.             

 

  • CASS. CIV. sez. III, 10 maggio 2002, n.6735

LA MASSIMA

“Il ginecologo è tenuto contrattualmente a rilevare le condizioni del feto e a formulare la corrispondente diagnosi, impiegando in ciò la diligenza e la perizia richiesta.

L’inadempimento espone il medico a responsabilità per i danni che ne derivano.

Pertanto, in presenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto tali da determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, il ginecologo che non ne informi la madre e, quindi, non le consenta di esercitare il diritto di interrompere la gravidanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dal suo inadempimento.

Peraltro il diritto al risarcimento dei danni spetta non solo alla madre ma anche al padre.

Infatti il tessuto dei diritti e dei doveri che secondo l’ordinamento si incentrano sul fatto della procreazione, comporta che anche il padre rientri tra i soggetti protetti dal contratto ed in confronto dei quali la prestazione del medico è dovuta. Ne deriva che l’inadempimento si presenta tale anche verso il padre ed espone il medico al risarcimento dei danni, immediati e diretti, che pure al padre possono derivare dal suo comportamento. Né rileva che l’uomo possa essere coinvolto dalla donna nella decisione circa l’interruzione della gravidanza, ma non possa chiederla.

Del resto i danni da risarcire sono di più tipi e riguardano entrambi i genitori.

Un primo danno è di natura patrimoniale: danno emergente, per le spese mediche già sopportate e da sopportare in futuro, ma anche per la necessità di costante cura del minore invalido, a sua volta destinata a provocare spese; lucro cessante, perché la necessità di accudire il figlio invalido si traduce in una limitazione del tempo da dedicare all’attività professionale ed alla vita di relazione e per queste vie si traduce in una diminuzione di reddito.

Un secondo danno attiene agli effetti non patrimoniali delle diminuita vita di relazione.

Un terzo danno è quello individuabile nel trauma subito dai genitori per essersi trovati senza alcuna preparazione psicologica di fronte alla realtà di un figlio menomato”

 IL COMMENTO

Sentenza particolarmente interessante sotto diversi aspetti.

In primo luogo, la Cassazione sancisce la responsabilità “da nascita indesiderata” a carico del ginecologo che non seppe informare la gestante dei gravi rischi di malformazione del feto che, difatti, nacque affetto dalla grave sindrome di Apert.

La responsabilità contrattuale del medico prevede, tra l’altro, l’obbligo di informare il paziente dei rischi di eventuali patologie.

Se il sanitario avesse ottemperato al suddetto obbligo, per la madre sarebbe stato possibile interrompere la gravidanza ai sensi della L.22/05/78, n.194; tale diritto spetta, per legge, solo alla madre ed infatti l’iniziale orientamento della Cassazione (risalente ai primi anni ’90) riconosceva il diritto al risarcimento dei danni esclusivamente a tale soggetto e solo nel caso tali danni incidessero sullo stato di salute della donna.

Successivamente si è fatta strada, come evidenziato anche nel commento alla sentenza delle S.U. del luglio di quest’anno, la figura della c.d. “vittima da rimbalzo” ed anche il padre, giustamente, è stato ritenuto portatore di un interesse diretto al risarcimento.

Del resto, non si vede come il danno, oltre che patrimoniale, anche fisico e morale, che consegue alla nascita di un figlio gravemente malato non possa ricadere su entrambi i genitori.

Nella fattispecie, si può parlare, tra l’altro, di “danno esistenziale”; tale nuova figura di danno è emersa nel nostro Paese (ancora una volta in seguito all’insegnamento di altri Stati, da sempre più sensibili e meno conservatori rispetto all’Italia sotto il profilo della tutela ai danneggiati) solo negli ultimi tempi.

Il danno esistenziale ricomprende tutta quella serie di patimenti e di rinunce che derivano ad un soggetto per la condizione che si è venuta a creare in seguito ad un grave danno patito da un congiunto e che ha, giocoforza, modificato la vita dei familiari (si pensi, ad esempio, al fatto che non ci possa più dedicare a svaghi nel tempo libero, o addirittura alla necessità di trovare un impiego part – time per potere assistere il proprio caro).

Tutti questi disagi, finalmente, hanno trovato una propria “monetizzazione” in parecchie pronunce, prima dei giudici di merito ed ora anche della nostra Suprema Corte; in sostanza, si può ben dire che anche questa figura di danno ha trovato una propria “dignità”.

Da ultimo, si può affermare che la sentenza in commento sia innovativa anche sotto un altro importante aspetto.

La legge sull’interruzione della gravidanza stabilisce il diritto, per la gestante, di abortire sino al novantesimo giorno di vita del feto; successivamente a tale periodo, l’interruzione è consentita solo nel caso in cui vi sia un pericolo per la vita o per la salute fisica o psichica della donna.

Nel caso in esame non vi era pericolo di vita per la gestante, né per la propria salute fisica; tuttavia, con decisione molto significativa, la Cassazione ha stabilito che il fatto di sapere che il figlio può nascere con delle malformazioni procura, di per sé solo, un grave danno alla salute psichica della puerpera consentendo, pertanto, l’interruzione della gravidanza anche oltre il termine di novanta giorni previsto dalla legge.

Per concludere, a parere di chi scrive, la sentenza in commento (così come anche la precedente) ha svolto un’attività ermeneutica sulla “fredda norma” e si è, in tal modo, avvicinata alle esigenze di tutti coloro che, pur non essendo direttamente danneggiati da un’errata attività del medico ne sono, comunque, profondamente colpiti.

                                    

  • CASS. CIV. sez. lavoro, 7 maggio 2002, n.6500

LA MASSIMA

“In sede di valutazione della capacità di lavoro ai fini della sussistenza del diritto all’assegno ordinario di invalidità disciplinato dall’art.1 della legge 12 giugno 1984 n.222, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l’una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall’assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute”.

 IL COMMENTO

Principio non nuovo quello contenuto nella sentenza appena riportata.      Da molto tempo, infatti, è consolidata, in ambito medico – legale, la prassi di non procedere ad una mera sommatoria delle patologie al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di legge per l’attribuzione dell’invalidità civile, ma, piuttosto, di esaminare lo stato complessivo del ricorrente.

Solo in tal modo, infatti, è possibile compiere una valutazione corretta e conforme all’intento della norma, che ha inteso assicurare l’intervento dello Stato al fine di tutelare ed assistere coloro che si trovano nell’impossibilità si sostenersi autonomamente con il proprio lavoro, a causa di menomazioni psicofisiche.          

La pronuncia sopra riportata, tuttavia, trova comunque almeno un paio di spunti di novità rispetto al passato.

In primo luogo, la Suprema Corte ha sancito che il principio sopra riportato si applica non solo con riferimento alle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS ma anche a quelle assistenziali poste a carico del Ministero dell’Interno (e, aggiungiamo noi, del Ministero del Tesoro).

Occorre in realtà precisare che tale allargamento, ancora una volta, non costituisce una novità assoluta, almeno sotto il profilo medico – legale.

Qualsiasi CTU minimamente informato ed attento, infatti, applica già da tempo, nelle proprie valutazioni, il criterio espresso dalla Corte di Cassazione, la quale non ha fatto altro che fare proprio tale principio anche dal punto di vista giuridico.

Semmai, il vero profilo di novità della sentenza è costituito dal fatto che, proprio nell’ottica di valutare la condizione complessiva del periziando, si è affermato che possono coesistere, nella valutazione medica, infermità previste dall’apposita tabella di legge con altre che invece non sono in essa contenute.

Nel caso specifico, è stata riconosciuta l’invalidità così come richiesta ad una donna affetta da anoressia (infermità tabellata) ed a carico della quale coesistevano altresì menomazioni non previste dall’allegato di legge (“deficit intellettivo”, “sindrome psicopatologica” ed eccessiva “magrezza”).

La pronuncia in commento, quindi, ha esplicitato un principio che già da tempo era consolidato ma ha anche compiuto un passo importante nella direzione della tutela degli invalidi, travalicando, in un certo senso, il dettato della legge, che, per ovvi motivi, non poteva certo ricomprendere al proprio interno un elenco esaustivo di tutte le patologie esistenti.

 

 

T

 

                                                                   

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